Fino alla emanazione di specifici Decreti Attuativi
NIENTE OBBLIGO DI ASSICURAZIONE NE' DI TARGA
Due delle misure più mediatiche del nuovo Codice della Strada relativo ai Monopattini Elettrici sono in realtà ancora lontane dall'essere effettive.
Perché targa e assicurazione diventino obbligatorie occorrerà attendere l'emanazione di specifici Decreti Attuativi, con tempistica fino a 12 mesi.
Ancora una volta una Legge che non riflette quanto dichiarato sui media e che crea confusione e incertezza negli utenti.
Il Monopattino Elettrico è il mezzo di trasporto più comodo e sostenibile per muoversi nelle nostre città.
Le novità sui Monopattini Elettrici
Casco obbligatorio
Validità: Immediata.
Il casco può essere quello idoneo per bici e skateboard, con omologazione UNI-EN 1078.
E' obbligatorio per conducenti di qualsiasi età.
"Targa"
Validità: non immediata
La cosiddetta "targa" è in realtà un contrassegno identificativo la cui natura, produzione e distribuzione dovranno essere oggetto di uno specifico "Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'Economia e delle
Finanze"
Assicurazione
Validità: non immediata
Si rende obbligatoria la stipula di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile.
Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Anche in questo caso occorrerà attendere uno specifico Decreto Attuativo, e/o le modalità di individuazione del contrassegno identificativo e del proprietario del monopattino elettrico
Divieto di Circolazione al di fuori di:
Strade urbane caratterizzate da limite di velocità non superiore a 50Km/h
Storico della Normativa di riferimento
Prima della approvazione del nuovo codice della strada la normativa di riferimento per la disciplina dei Monopattini Elettrici era la seguente:
• Legge 27 dicembre 2019, n. 160
• Legge 28 febbraio 2020, n. 8
(di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162)
• Legge 9 novembre 2021, n. 156
(di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121)
• Circolare 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020
• Circolare 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28 dicembre 2021
Regole sui Monopattini Elettrici
La guida definitiva a regole e sanzioni in vigore, aggiornata ad Agosto 2024
Caratteristiche Tecniche
POTENZA DEL MOTORE
La potenza nominale continua del motore (da non confondere con la potenza di picco istantanea) non deve superare i 500W. Mezzi con potenza nominale continua superiore non sono considerati monopattini elettrici e vanno immatricolati, targati, assicurati e richiedono l'uso del casco.
ASSENZA DI SELLINO
I monopattini elettrici non devono essere dotati di sedile. La presenza di un sellino li classifica come ciclomotori, richiedendo quindi omologazione, assicurazione, e patente di guida.
MARCHIO CE
Verificare sempre la presenza della marcatura CE, che garantisce la conformità del prodotto agli standard di sicurezza europei.
INDICATORI DI DIREZIONE
I Monopattini Elettrici devono essere dotati di indicatori di direzione (frecce). Possono essere posizionati sia davanti che dietro, o anche solo davanti se visibili anche da dietro (es: sulle estremità del manubrio)
DOPPIO FRENO
I Monopattini Elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote, con attuatore indipendente
SEGNALATORE ACUSTICO
E' obbligatoria la presenza di un campanello o altro segnalatore acustico
REGOLATORE DI VELOCITA'
I Monopattini Elettrici devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti in vigore (20Km/h su pubblica via, 6 Km/h nelle isole pedonali)
LUCE ANTERIORE E POSTERIORE
Per poter circolare dopo il tramonto, i Monopattini Elettrici devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa
Limiti e Obblighi
LIMITE DI VELOCITA'
I monopattini elettrici possono circolare su strada a una velocità massima di 20 km/h e nelle aree pedonali ad una velocità massima di 6 km/h.
CASCO
Non è obbligatorio per i maggiorenni.
Deve essere conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (casco da bici o da skateboard)
ETA'
I monopattini elettrici possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'
GILET CATARIFRANGENTE
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino elettrico deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità
VIETATO ANDARE IN DUE
E' vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali, farsi trainare da un altro veicolo
SOSTA
E' vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai Comuni.
STRISCE PEDONALI
I conducenti dei monopattini elettrici devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.
PATENTE
La conduzione dei monopattini elettrici non necessita di alcun titolo di abilitazione alla guida, essendo sufficiente il requisito dell’età
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
In caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS, alla stregua di un'automobilista, pur NON SUBENDO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.
Circolazione
NEI CENTRI ABITATI
• sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari;
• nelle aree pedonali;
• sui percorsi pedonali e ciclabili;
• sulle corsie ciclabili;
• sulle strade a priorità ciclabile;
• sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata;
• ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
FUORI DEI CENTRI ABITATI
• piste ciclabili;
• itinerari ciclopedonali;
• corsie ciclabili;
• strade riservate alla circolazione dei velocipedi con apposito provvedimento dell'ente proprietario della strada, reso noto mediante apposito segnale stradale.
Sui MARCIAPIEDE è consentita esclusivamente la conduzione a mano
E' vietata la circolazione CONTROMANO, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile
Sanzioni
PRESENZA DI POSTO A SEDERE
- Sanzione da 100€ a 400€
- Viene considerato non più Monopattino Elettrico ma Ciclomotore e dunque soggetto alle sanzioni accessorie per assenza di targa, immatricolazione, assicurazione, patente
MOTORE ELETTRICO DI POTENZA NOMINALE CONTINUA SUPERIORE A 0,50 kW;
- Sanzione da 100€ a 400€
- Confisca del mezzo in caso di potenza nominale continua superiore a 1 Kw
ASSENZA DI SEGNALATORE ACUSTICO
- Sanzione da 100€ a 400€
ASSENZA DI REGOLATORE DI VELOCITA' configurabile in funzione dei limiti in vigore
- Sanzione da 100€ a 400€
ASSENZA DI MARCATURA CE
- Sanzione da 100€ a 400€
GUIDA NOTTURNA IN ASSENZA DI LUCI
- Sanzione da 50€ a 250€
GUIDA NOTTURNA IN ASSENZA DI GILET RETRORIFLETTENTE
- Sanzione da 50€ a 250€
GUIDA IN ETA' INFERIORE A 14 ANNI
- Sanzione da 50€ a 250€
GUIDA DI MINORE SENZA CASCO
- Sanzione da 50€ a 250€
GUIDA SUI MARCIAPIEDE
- Sanzione da 50€ a 250€
GUIDA CON PASSEGGERO
- Sanzione da 50€ a 250€
TRASPORTO DI OGGETTI
- Sanzione da 50€ a 250€
SUPERAMENTO LIMITI DI VELOCITA'
- Sanzione da 50€ a 250€
SOSTA SUL MARCIAPIEDE
- Sanzione da 41€ a 168€
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