I Monopattini Elettrici non sono Veicoli
NIENTE OBBLIGO DI ASSICURAZIONE NE' DI TARGA
Il Nuovo Codice della Strada pretenderebbe di stabilire per i Monopattini Elettrici "l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209", ovvero la disciplina delle assicurazioni RC per Veicoli.
Ciò si configura come un grave errore da parte del legislatore, dato che i Monopattini Elettrici non sono "Veicoli" (ma acceleratori di andatura). Sono infatti privi di numero di telaio e di relativa immatricolazione. L'Italia, con il D.Lgs. 22/11/2023 n. 184 ha recepito, con decorrenza dal 23/12/2023, la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/11/2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Pertanto, ai sensi del nuovo articolo 1 comma 1 lettera rrr) per “veicolo” deve intendersi "qualsiasi veicolo a motore azionato ESCLUSIVAMENTE DA UNA FORZA MECCANICA che circola sul suolo ma non su rotaia, con: - una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h oppure - un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; I Monopattini Elettrici sono definiti come mezzi a propulsione PREVALENTEMENTE (e non esclusivamente) elettrica; esulano per tanto dalla definizione di Veicolo e non possono essere soggetti all'obbligo disciplinato dall'articolo 2054 del codice civile (Assicurazione per la Responsabilità Civile dei Veicoli)
Le novità sui Monopattini Elettrici
"Targa"
NO Non sono stati redatti i decreti attuativi
Doppio Freno
I Monopattini Elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote, azionabili in modo indipendente, proprio come oZ-o D
Indicatori di Direzione
I Monopattini Elettrici devono essere dotati di indicatori di svolta luminosi (frecce) posti: - anteriormente e posteriormente, purchè a non meno di 15 cm dal suolo oppure - solo anteriormente, purché visibili anche da dietro (es: ai lati del manubrio)

Regole sui Monopattini Elettrici
Circolazione
Strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, incluse: • aree pedonali; • percorsi pedonali e ciclabili; • corsie ciclabili; • strade a priorità ciclabile; • piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata; • ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi; Sui MARCIAPIEDE è consentita esclusivamente la conduzione a mano E' vietata la circolazione CONTROMANO, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile
