I Monopattini Elettrici non sono Veicoli

NIENTE OBBLIGO DI ASSICURAZIONE NE' DI TARGA

Le novità sui Monopattini Elettrici

Assicurazione
NO Il nuovo Codice della Strada rende obbligatoria la stipula di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile., ovvero per VEICOLI. Tuttavia la Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24/11/2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile ESCLUDE tale obbligo per i Monopattini Elettrici, in quanto non classificabili come Veicoli.

"Targa"

NO Non sono stati redatti i decreti attuativi

Divieto di Circolazione al di fuori di:
Strade urbane caratterizzate da limite di velocità non superiore a 50Km/h
Casco obbligatorio
Validità: Immediata. Il casco può essere quello idoneo per bici e skateboard, con omologazione UNI-EN 1078. E' obbligatorio per conducenti di qualsiasi età.

Doppio Freno

I Monopattini Elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote, azionabili in modo indipendente, proprio come oZ-o D

Indicatori di Direzione

I Monopattini Elettrici devono essere dotati di indicatori di svolta luminosi (frecce) posti: - anteriormente e posteriormente, purchè a non meno di 15 cm dal suolo oppure - solo anteriormente, purché visibili anche da dietro (es: ai lati del manubrio)

Proprio come oZ-o D

Regole sui Monopattini Elettrici

Caratteristiche Tecniche
POTENZA DEL MOTORE La potenza nominale continua del motore (da non confondere con la potenza di picco istantanea) non deve superare i 500W. Mezzi con potenza nominale continua superiore non sono considerati monopattini elettrici e vanno immatricolati, targati, assicurati e richiedono l'uso del casco. ASSENZA DI SELLINO I monopattini elettrici non devono essere dotati di sedile. La presenza di un sellino li classifica come ciclomotori, richiedendo quindi omologazione, assicurazione, e patente di guida. MARCHIO CE Verificare sempre la presenza della marcatura CE, che garantisce la conformità del prodotto agli standard di sicurezza europei. INDICATORI DI DIREZIONE I Monopattini Elettrici devono essere dotati di indicatori di direzione (frecce). Possono essere posizionati sia davanti che dietro, o anche solo davanti se visibili anche da dietro (es: sulle estremità del manubrio) DOPPIO FRENO I Monopattini Elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote, con attuatore indipendente SEGNALATORE ACUSTICO E' obbligatoria la presenza di un campanello o altro segnalatore acustico REGOLATORE DI VELOCITA' I Monopattini Elettrici devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti in vigore (20Km/h su pubblica via, 6 Km/h nelle isole pedonali) LUCE ANTERIORE E POSTERIORE Per poter circolare dopo il tramonto, i Monopattini Elettrici devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa
Limiti e Obblighi
LIMITE DI VELOCITA' I monopattini elettrici possono circolare su strada a una velocità massima di 20 km/h e nelle aree pedonali ad una velocità massima di 6 km/h. CASCO Non è obbligatorio per i maggiorenni. Deve essere conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080 (casco da bici o da skateboard) ETA' I monopattini elettrici possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' GILET CATARIFRANGENTE Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino elettrico deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità VIETATO ANDARE IN DUE E' vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali, farsi trainare da un altro veicolo SOSTA E' vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai Comuni. STRISCE PEDONALI I conducenti dei monopattini elettrici devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. PATENTE La conduzione dei monopattini elettrici non necessita di alcun titolo di abilitazione alla guida, essendo sufficiente il requisito dell’età GUIDA IN STATO DI EBBREZZA In caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS, alla stregua di un'automobilista, pur NON SUBENDO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.

Circolazione

Strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, incluse: • aree pedonali; • percorsi pedonali e ciclabili; • corsie ciclabili; • strade a priorità ciclabile; • piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata; • ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi; Sui MARCIAPIEDE è consentita esclusivamente la conduzione a mano E' vietata la circolazione CONTROMANO, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile

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